Menù di navigazione

Legge regionale 16 aprile 1980, n. 29

Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 24 aprile 1980

Art. 4
Per la corresponsione dei contributi di cui all’ art. 1 della presente legge sarà fatto fronte con i fondi derivanti dalle assegnazioni della Sito esternolegge 27 dicembre 1977, n. 984 iscritti al Cap. 44400 del bilancio per il corrente esercizio, la cui descrizione viene integrata con la indicazione della presente legge.
Per la corresponsione dell’indennità prevista all’articolo 2 sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 44200 del Bilancio per il 1980, la cui descrizione viene integrata con l’indicazione della presente legge.
Per gli esercizi successivi si provvederà con apposite leggi di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.