Legge regionale 16 aprile 1980, n. 29
Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 24 aprile 1980
Art. 3
Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge i soggetti beneficiari devono presentare la domanda agli enti delegati di cui al successivo art. 3 bis (1/a), i quali provvederanno alla istruttoria delle domande medesime ed agli accertamenti necessari.
L’esame e l’approvazione delle domande ha luogo sulla base delle norme di cui all’ art. 2, 1º comma della legge 4 agosto 1978, n. 440 se trattasi di terreni incolti o abbandonati e sulla base degli elementi di comparazione definiti dalle commissioni provinciali ai sensi dell’ art. 3 1º comma della citata legge 4 agosto 1978 n. 440 se trattasi di terreni malcoltivati o insufficientemente coltivati.
Gli enti delegati di cui al primo comma decidono sulle domande presentate. (2)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.