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Legge regionale 16 aprile 1980, n. 29

Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 24 aprile 1980

Art. 3
Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge i soggetti beneficiari devono presentare la domanda agli enti delegati di cui al successivo art. 3 bis (1/a)

Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 15.

, i quali provvederanno alla istruttoria delle domande medesime ed agli accertamenti necessari.
L’esame e l’approvazione delle domande ha luogo sulla base delle norme di cui all’ Sito esternoart. 2, 1º comma della legge 4 agosto 1978, n. 440 se trattasi di terreni incolti o abbandonati e sulla base degli elementi di comparazione definiti dalle commissioni provinciali ai sensi dell’ Sito esternoart. 3 1º comma della citata legge 4 agosto 1978 n. 440 se trattasi di terreni malcoltivati o insufficientemente coltivati.
Gli enti delegati di cui al primo comma decidono sulle domande presentate. (2)

Comma così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 15.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

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Comma così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

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Articolo aggiunto con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.