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Legge regionale 16 aprile 1980, n. 29

Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 24 aprile 1980

Art. 2
La indennità prevista dall’ art. 13 della L.R. 3 novembre 1979, n. 53 , da corrispondere nella misura e con le modalità da determinare con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, come previsto dal secondo comma del suddetto articolo, può essere concessa anche per i giovani dai 15 ai 35 anni effettivamente impegnati nell’attività lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole o di società semplici di lavoratori agricoli, anche quando la disponibilità della ter ra incolta, abbandonata, malcoltivata o insufficientemente coltivata sia stata ottenuta con atti diversi dai decreti di assegnazione di cui all’articolo 4, ultimo comma della citata L.R. 3 novembre 1979, n. 53 , cioè in proprietà, in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale.
L’indennità prevista dal comma precedente non è cumulabile con il contributo in favore dei giovani previsto dall’Sito esternoarticolo 20 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, né con la indennità per i giovani prevista dall’articolo 40 della L.R. 7 settembre 1977, n. 71 .

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

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Comma così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

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Articolo aggiunto con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.