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Legge regionale 16 aprile 1980, n. 29

Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 24 aprile 1980

Art. 1
Alle cooperative agricole comprese quelle costituite ai sensi dell’Sito esternoarticolo 18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e ai coltivatori diretti, singoli o associati, ai quali siano stati assegnati terreni, in virtù di leggi in materia di terre incolte, abbandonate, malcoltivate o insufficientemente coltivate di proprietà pubblica o privata o appartenenti al demanio, o che abbiano comunque acquisito la disponibilità in proprietà, in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale, di terreni considerati incolti, abbandonati, malcoltivati o insufficientemente coltivati, con lo scopo del loro recupero o potenziamento produttivo, può essere concesso, a condizione che provvedano direttamente alla coltivazione dei terreni, un contributo una tantum di avviamento pari a:
- L. 100.000 ad ettaro per seminativi e prati artificiali;
- L. 300.000 ad ettaro per colture orticole e industriali;
- L. 600.000 ad ettaro per colture arboree specializzate.
Quando trattasi di terreni incolti o abbandonati il suddetto contributo è aumentato del 50%.
Il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto su domanda degli aventi diritto e previo accertamento della avvenuta rimessa a coltura o dell’avvenuto potenziamento colturale dei terreni assegnati o acquisiti ai sensi del precedente comma. Il contributo può essere erogato anche nel corso della esecuzione dei lavori in relazione al loro stato di avanzamento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

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Comma così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

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Articolo aggiunto con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.