Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977
Art. 9
- Collaborazione con i centri di ricerca e gli istituti scientifici
Per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti la materia regolata dalla presente legge, la Giunta regionale promuove opportune iniziative per la collaborazione con le università degli studi della Toscana, gli istituti scientifici e i centri di ricerca.
Note del Redattore:
Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").
Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).
Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.