Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977
Art. 8
- Integrazione ed utilizzazione di altre strutture e servizi
Il personale e le strutture dei consultori e dei servizi assistenziali dell’O.N.M.I. trasferiti agli enti locali con la legge 23 dicembre 1975, n. 698 , sono integrati nel servizio disciplinato dalla presente legge.
Il medico e l’ostetrica condotti operano, nelle strutture di base di cui al precedente articolo, secondo le modalità stabilite dal consorzio o dai comuni e in conformità agli indirizzi fissati dalla Regione.
Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere utilizzati, a mezzo di apposita convenzione, sanitari e altri liberi professionisti, purché ciò sia compatibile con l’obiettivo della piena utilizzazione del personale delle strutture pubbliche.
Note del Redattore:
Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").
Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).
Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.