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Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)

BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977

Art. 7
- Organizzazione del servizio
Le prestazioni di cui all’articolo 3 sono erogate dal consorzio o dai comuni garantendo, in particolare, la presenza in ciascuna zona socio-sanitaria degli operatori necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) assistenza sociale;
b) assistenza psicologica;
c) medicina generica, compresa la pediatria;
d) medicina specialistica, con particolare riferimento all’ostetricia e ginecologia.
Allo scopo di assicurare alla popolazione una assistenza continua e facilmente accessibile, il piano di intervento di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 può prevedere un’articolazione del servizio in ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’ articolo 3 della L.R. 7 dicembre 1973, n. 64 .
L’articolazione del servizio, prevista ai sensi del precedente comma, dovrà garantire la presenza di una struttura di base che sia in grado di fornire prestazioni di carattere generale, nonché di tipo ostetrico e ginecologico.
Le attività di cui ai precedenti commi sono esercitate dagli operatori del servizio secondo il metodo del lavoro di gruppo per realizzare una piena interdisciplinarietà degli interventi, anche ai fini della consulenza familiare.
Le prestazioni specialistiche che non possono essere assicurate dagli operatori del servizio, sono garantite utilizzando strutture ospedaliere ed extraospedaliere esistenti nella zona socio-sanitaria o, in mancanza, nelle zone limitrofe.
Al fine di assicurare al servizio ulteriori prestazioni specialistiche, con particolare riferimento a quelle relative alla genetica medica, il programma di cui all’articolo 16 indica tali prestazioni e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere alle quali possono essere richieste.

Note del Redattore:

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BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

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Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").

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Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).

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Commi aggiunti con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 2.

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Articolo abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 .

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Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme Sito esternodel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.

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Comma aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 settembre 1986, n. 47 , art. 19.

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Periodo abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art. 5.

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Comma abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.