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Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)

BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977

Art. 4
- Modalità degli interventi
Il consorzio o i comuni assicurano l’erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo secondo le seguenti modalità:
a) le indicazioni e le informazioni sui mezzi atti a prevenire ovvero a promuovere la gravidanza, nonché la somministrazione degli stessi, sono effettuate, nel rispetto delle convenzioni etiche e dell’integrità fisica della persona, ai fini della preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e della soluzione dei problemi relativi alla sfera sessuale dell’individuo e della coppia;
b) gli interventi tendono a fornire al singolo, alla coppia e alla famiglia un insieme di prestazioni che, nel rispetto dei diritti e della libertà della persona, ne facilitino la partecipazione alla vita sociale;
c) gli interventi si propongono di assicurare il diritto del minore a crescere in idoneo nucleo familiare, evitandone l’istituzionalizzazione, con la formazione di servizi integrativi e sostitutivi della famiglia quando la stessa risulti gravemente carente o non esista, anche con riguardo alla attuazione di provvedimenti in materia di adozione e affidamento;
d) gli interventi relativi al periodo preconcezionale, al periodo della gravidanza, al parto e alla fase neonatale sono particolarmente rivolti a prevenire le cause della mortalità infantile e le minorazioni di carattere psico-fisico;
e) gli interventi di riabilitazione e di inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali sono assicurati con l’utilizzazione di servizi aperti di tipo ambulatoriale o ad esternato, o di servizi di assistenza domiciliare, coordinati con gli altri servizi presenti nella zona;
f) l’attività di medicina preventiva per l’età scolare, prevista dal Sito esternoD.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 , è svolta in modo da assicurare la protezione e il controllo dello stato di salute fisica e psichica dei soggetti interessati, realizzando la necessaria continuità fra interventi preventivi, curativi e riabilitativi. L’attività è in particolare finalizzata alla individuazione dei rischi presenti nell’ambiente di vita e scolastico;
g) le iniziative di cui al punto 4 del precedente articolo sono attuate promuovendo la collaborazione degli operatori sanitari e sociali della zona;
h) tutti gli interventi di cui alla presente legge sono svolti dagli operatori sanitari e sociali del servizio anche in collaborazione con il medico curante dell’utente.
Per l’acquisizione delle informazioni sanitarie e sociali necessarie per l’organizzazione e l’articolazione degli interventi, la Giunta regionale individua opportuni collegamenti con le iniziative previste dalla R. 28 maggio 1975, n. 60

Note del Redattore:

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BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

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Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").

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Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).

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Commi aggiunti con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 2.

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Articolo abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 .

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Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme Sito esternodel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.

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Comma aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 settembre 1986, n. 47 , art. 19.

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Periodo abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art. 5.

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Comma abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.