Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977
Art. 3
- Tipologia degli interventi
Il servizio gestito dal consorzio o dai comuni ai sensi del precedente articolo assicura i seguenti interventi:
1) assistenza psicologica e sociale rivolta ai singoli, alla coppia e alla famiglia, anche in ordine alla problematica minorile, e per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile;
2) somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;
3) divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso;
4) educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità, anche in collaborazione con le strutture scolastiche; iniziative di educazione sociale e sanitaria tendenti, in particolare, alla divulgazione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, all’individuazione di eventuali problemi di natura genetica, all’igiene della gravidanza e alla protezione dell’infanzia;
5) tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento con riguardo alla prevenzione prenatale, alla gravidanza e alla maternità, nonché assistenza e tutela della prima infanzia, potenziando le apposite strutture esistenti o promuovendone, ove necessario, la formazione;
6) informazione sui casi in cui l’interruzione della gravidanza è consentita dalla legge e sui servizi legalmente consentiti ed idonei ad intervenire; assistenza medica, psicologica e sociale nei casi predetti.
Il servizio assicura inoltre interventi di natura preventiva e di assistenza sociale e sanitaria in favore dei minori, con particolare riferimento all’assistenza, consulenza e collaborazione per l’adozione e l’affidamento, nel quadro degli interventi disposti dalla L.R. 7 aprile 1976, n. 15 ; alla medicina preventiva dell’età scolare; alla riabilitazione e inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni di carattere fisico, psichico e sensoriale.
Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, il consorzio o i comuni predispongono un apposito piano annuale elaborato secondo gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dall’articolo 16.
Note del Redattore:
Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").
Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).
Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.