Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977
Art. 22
- Norma transitoria
Relativamente all’esercizio finanziario 1976 il programma di intervento di cui all’ art. 16, è approvato dal Consiglio regionale entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
I termini per la presentazione delle domande di finanziamento delle attività di cui all’ art. 18, nonché dei servizi consultoriali di cui all’ art. 12, sono stabiliti, relativamente all’anno 1976, nel trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").
Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).
Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.