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Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)

BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977

Art. 2
- Gestione del servizio
Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il servizio è gestito dai comuni o dai consorzi costituiti ai sensi della L.R. 20 agosto 1974, n. 50 , nell’ambito della organizzazione e gestione unitaria e globale di tutti i servizi sanitari e sociali, e nel quadro degli interventi previsti dalla L.R. 7 aprile 1976, n. 15 .
Quando non sia costituito il consorzio, i comuni assicurano d’intesa la gestione del servizio per ciascuna zona socio-sanitaria.
Per l’attuazione del servizio, la Giunta regionale, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio regionale in sede di adozione del programma di cui al successivo art. 16, promuove la gestione coordinata di tutti i servizi sanitari e sociali degli enti pubblici operanti nel territorio nonché il coordinamento e l’utilizzazione da parte dei consorzi delle strutture e del personale degli enti ospedalieri e degli enti mutualistici.

Note del Redattore:

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BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

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Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").

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Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).

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Commi aggiunti con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 2.

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Articolo abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 .

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Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme Sito esternodel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.

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Comma aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 settembre 1986, n. 47 , art. 19.

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Periodo abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art. 5.

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Comma abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.