Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977
Art. 15
- Formazione ed aggiornamento del personale
La regione istituisce corsi per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale operante nel servizio istituito con la presente legge, per le attività di cui alle lettere a), b), c), d), dell’ art. 7.
I corsi devono assicurare, in particolare, l’acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per il personale operante nel servizio.
La regione potrà inoltre istituire corsi di perfezionamento in relazione a future esigenze del servizio.
Abrogato. (3)
Abrogato. (3)
Nel programma annuale previsto dall’ art. 16 sono stabiliti il numero dei corsi, la dislocazione, il finanziamento, le modalità di partecipazione del personale interessato, la durata, i programmi, gli Enti locali di cui la Regione può avvalersi ed ogni altro elemento utile per l’organizzazione dei corsi.
In relazione alle esigenze del servizio sono programmate iniziative di aggiornamento per attività di tipo specialistico che possono essere destinate a tutti gli operatori sanitari e sociali che comunque operano in diretto rapporto con le strutture previste dalla presente legge.
A coloro che frequentano i corsi di perfezionamento di cui al presente articolo sono corrisposte le provvidenze per il diritto allo studio, secondo la normativa regionale vigente per le scuole di formazione professionale.
Le ore di frequenza dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione di cui al presente articolo sono riconosciute come normale orario di lavoro. (4)
La Regione, per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo, promuove la collaborazione con le Università e con gli altri Enti di formazione e qualificazione del personale.
Note del Redattore:
Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").
Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).
Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.