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Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)

BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977

Art. 12
- Requisiti, modalità di funzionamento e finanziamento dei servizi consultoriali non gestiti da Comuni o loro consorzi
Istituzioni o Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali senza fini di lucro, possono istituire consultori familiari per le attività di cui alla Sito esternolegge 29 luglio 1975, n. 405 . (8)

Periodo abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20, art. 5.

I consultori familiari istituiti ai sensi del primo comma del presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del consorzio o del Comune competente, anche in relazione alla utilizzazione del contributo regionale.
La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del consorzio o del Comune competente, delibera la revoca dell’autorizzazione in caso di gravi insufficienze di funzionamento.
Le prestazioni erogate dai consultori familiari che ricevono il contributo dalla Regione sono gratuite.
Le istituzioni e gli Enti autorizzati ai sensi del primo comma del presente articolo, possono avvalersi, mediante convenzione, degli ospedali e dei presidi specialistici degli Enti mutualistici di assistenza sanitaria esistenti nella Regione, per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale, sulla base di una convenzione tipo approvata con deliberazione dalla Giunta regionale.
La prescrizione dei presidi e dei prodotti farmaceutici, indicati in apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, può essere effettuata dai medici addetti e operanti nei consultori di cui al primo comma del presente articolo, con onere a carico dell’Ente cui compete l’assistenza sanitaria.
Per le persone in stato di bisogno indicate all’ art. 3, lett. c), della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di Enti pubblici, l’onere delle prescrizioni di cui al comma precedente, è a carico della Regione che le eroga attraverso farmacie allo scopo convenzionate.
La competente Commissione consiliare è informata dalla Giunta regionale dei provvedimenti di cui al primo, sesto, ottavo e nono comma del presente articolo.

Note del Redattore:

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BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

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Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").

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Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).

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Commi aggiunti con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 2.

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Articolo abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 .

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Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme Sito esternodel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.

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Comma aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 settembre 1986, n. 47 , art. 19.

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Periodo abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art. 5.

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Comma abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.