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Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)

BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977

Art. 11
- Erogazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate nell’ambito del servizio gestito dal consorzio o dai comuni sono gratuite per i cittadini italiani e per gli stranieri residenti, dimoranti o comunque soggiornanti anche temporaneamente in un comune della regione toscana.
Non può essere posto alcun onere a carico del consorzio o dei comuni per le prestazioni indicate nel programma di cui all’articolo 16 ed erogate, su richiesta degli operatori del servizio, da parte di enti ospedalieri, laboratori di analisi, centri di ricerca e di ogni altra struttura pubblica.
L’onere delle prestazioni previste dal precedente comma è a carico, per quanto di competenza, dell’ente al quale spetta assicurare l’assistenza sanitaria.
Per le persone in stato di bisogno indicate all’ articolo 3 , lettera c), della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l’onere delle prestazioni di cui al secondo comma è a carico della Regione che le eroga tramite gli enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.
La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, stabilisce le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonché per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli enti di assistenza sanitaria stipulando, ove occorra, le opportune convenzioni.
L’onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali e i farmaci per il trattamento delle forme di sterilità, nonché dei presidi, è a carico dell’Ente o del servizio cui compete l’assistenza sanitaria, anche se i prodotti prescritti non sono compresi nel vigente prontuario terapeutico, ma siano necessari per lo svolgimento delle attività di cui all’ art. 3.
Per le persone in stato di bisogno indicate all’ art. 3, lett. c), della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , che non fruiscono di assistenza sanitaria da parte di Enti pubblici, l’onere dei prodotti di cui al precedente comma prescritti dagli addetti al servizio, è a carico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
La prescrizione dei presidi e dei prodotti farmaceutici, nonché la richiesta di visite specialistiche, di esami di laboratorio e radiologici e di ogni altra ricerca strumentale può essere effettuata direttamente dai medici operanti nel servizio.

Note del Redattore:

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BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.

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Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").

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Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).

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Commi aggiunti con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 2.

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Articolo abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 .

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Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme Sito esternodel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.

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Comma aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 settembre 1986, n. 47 , art. 19.

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Periodo abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art. 5.

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Comma abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.