Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977
INDICE
Art. 1 - Istituzione del servizio
Art. 2 - Gestione del servizio
Art. 3 - Tipologia degli interventi
Art. 4 - Modalità degli interventi
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Associazione del volontariato
Art. 7 - Organizzazione del servizio
Art. 8 - Integrazione ed utilizzazione di altre strutture e servizi
Art. 9 - Collaborazione con i centri di ricerca e gli istituti scientifici
Art. 10 - Rapporti con le strutture giudiziarie
Art. 11 - Erogazione delle prestazioni
Art. 12 - Requisiti, modalità di funzionamento e finanziamento dei servizi consultoriali non gestiti da Comuni o loro consorzi
Art. 13 - Titoli richiesti per gli operatori del servizio
Art. 14 - Segreto professionale
Art. 15 - Formazione ed aggiornamento del personale
Art. 16 - Programma annuale di intervento
Art. 17 - Finanziamenti ripartiti secondo criteri oggettivi. Finanziamento dei corsi di formazione ed aggiornamento
Art. 18 - Finanziamento delle attività di medicina preventiva dell’età scolare e delle attività relative ai soggetti in età evolutiva affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali
Art. 19 - Relazione annuale del consorzio o dei comuni sullo stato di attuazione del servizio
Art. 20 - Delega di funzioni regionali
Art. 21 - Finanziamento degli asili già gestiti dall’O.N.M.I. e delle funzioni attribuite alle province
Art. 22 - Norma transitoria
Art. 23 - Abrogazione di norme precedenti
Art. 24 - Finanziamento della spese
Note del Redattore:
Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce "Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale").
Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: "Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).
Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , "Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ", art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.