Alle spese per il finanziamento e l’attività del Consorzio si provvede con:
1) i contributi degli enti che partecipano al Consorzio;
2) un fondo di dotazione iniziale conferito dalla Regione nella misura di L. 50.000.000 al quale si provvede con la disponibilità del cap. 20250 "Fondo di dotazione una tantum al Consorzio del parco naturale della Maremma" che viene istituito con la variazione a bilancio di cui al presente articolo.
3) Un contributo annuale della Regione nell’importo determinato per ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio regionale. (2/a)
Così sostituito con L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , art. 1 (pubblicata nel BU 21 gennaio 1977, n. 3, parte prima). Con la stessa legge si è stabilito che l’erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato degli adempimenti di cui alla presente legge e sulla situazione generale del parco.