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Legge regionale 5 giugno 1975, n. 65

Istituzione del Parco naturale della Maremma.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 13 giugno 1975

Art. 10
Alle spese per il finanziamento e l’attività del Consorzio si provvede con:
1) i contributi degli enti che partecipano al Consorzio;
2) un fondo di dotazione iniziale conferito dalla Regione nella misura di L. 50.000.000 al quale si provvede con la disponibilità del cap. 20250 "Fondo di dotazione una tantum al Consorzio del parco naturale della Maremma" che viene istituito con la variazione a bilancio di cui al presente articolo.
4) le entrate derivanti da rendite patrimoniali, lasciti, donazioni, da servizi di attività e da sanzioni amministrative.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Così sostituito con L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , art. 1 (pubblicata nel BU 21 gennaio 1977, n. 3, parte prima). Con la stessa legge si è stabilito che l’erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato degli adempimenti di cui alla presente legge e sulla situazione generale del parco.

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Il contributo per l’esercizio 1976 è stato determinato, con l’art. 2 della citata L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , in L. 136.000.000.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti Istituti con L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono da considerare abrogati, vedi art. 32, comma 4 della L.R. n. 24/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.