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Legge regionale 5 giugno 1975, n. 65

Istituzione del Parco naturale della Maremma.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 13 giugno 1975

Art. 6
Nel quadro delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento, il Consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso un regolamento d’uso del territorio e piani di gestione aventi - l’uno e gli altri - efficacia di piani particolareggiati. Il regolamento e i piani interessano l’area del parco e sono deliberati dal Consiglio del Consorzio, sentito il comitato scientifico.
Per le funzioni amministrative anche indirettamente connesse alla realizzazione delle predette finalità tramite il regolamento d’uso e i piani di gestione, la Regione ha facoltà di concedere deleghe al Consorzio.
Ogni piano di gestione deve contenere l’indicazione della sua durata. In difetto la durata del piano si intende triennale.
I progetti dei piani di gestione e del regolamento d’uso sono depositati presso le segreterie del Consorzio e dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello per la durata di giorni trenta, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L’effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e su due quotidiani a diffusione nazionale.
Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai titolari di diritti reali su immobili interessati dai progetti.
Scaduto tale termine il Consiglio del Consorzio approva in via definitiva i piani di gestione ed il regolamento d’uso motivando espressamente su ogni singola opposizione.
Il rilascio delle licenze edilizie nel territorio del parco è subordinato a preventivo nulla-osta del Consorzio. In difetto di nulla-osta la licenza si considera nulla.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Così sostituito con L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , art. 1 (pubblicata nel BU 21 gennaio 1977, n. 3, parte prima). Con la stessa legge si è stabilito che l’erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato degli adempimenti di cui alla presente legge e sulla situazione generale del parco.

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Il contributo per l’esercizio 1976 è stato determinato, con l’art. 2 della citata L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , in L. 136.000.000.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti Istituti con L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono da considerare abrogati, vedi art. 32, comma 4 della L.R. n. 24/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.