Art. 14
(4) Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti Istituti con L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono da considerare abrogati, vedi art. 32, comma 4 della L.R. n. 24/1994 .
Fino all’entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, e in carenza di esso, per un periodo non eccedente i cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, è vietata nel territorio del parco ogni trasformazione morfologica, vegetazionale, colturale e dell’aspetto faunistico, nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento ambientale.
È vietata altresì ogni attività edificatoria limitatamente all’area di cui alla lett. a) del presente articolo. Sono consentite attività edificatorie dall’interno dell’area di cui alla lett. b) del precedente articolo, purché in conformità alle vigenti disposizioni e nel rispetto dei vincoli previsti al primo comma.
Prima dell’approvazione dei piani di gestione, il Consorzio può emanare regolamenti provvisori aventi gli stessi effetti dei piani nella osservanza delle stesse procedure per essi previste.
Nelle more dell’approvazione delle varianti ai locali strumenti urbanistici, in attuazione delle direttive del piano territoriale di coordinamento, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi del primo e secondo comma per le aree di cui alla lett. b) dell’art. 13, si applicano anche nelle aree esterne al parco individuate dall’allegato A) della presente legge Tale salvaguardia decorre dall’entrata in vigore della legge stessa e non potrà comunque eccedere i cinque anni successivi.
Senza pregiudizio per i provvedimenti e le sanzioni previste dalle vigenti leggi, nel caso di infrazione ai divieti di cui al primo, secondo e quarto comma del presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 9. Per le aree esterne al parco individuate ai sensi del quarto comma, l’organo competente per i provvedimenti di cui all’art. 9 è il Sindaco del Comune territorialmente interessato.