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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 86
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
dell’AATO o dell’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell’AIT
".
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
L’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni,
" sono sostituite dalle seguenti: "
L’AIT
".
3. Al comma 4 e al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
4. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO, o all’ente che assumerà le relative funzioni,
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.