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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 62
1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
"
1. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall’articolo 3 bis, comma 3, del decreto delegato tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
".
2. Il comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
7. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste dall’
articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61
(Istituzione dell’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della
l.r. 49/1983
, abrogazione parziale
della l.r. 68/1983
, modifiche alla
l.r. 38/2000
, alla
l.r. 74/2004
e alla
l.r. 5/2008
).
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.