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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 36
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 , le parole: "
14 settembre 2011, n.
148
" sono sostituite dalle seguenti: "
15 luglio 2011, n. 111
".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
"
1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo.
".
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
"
1 ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.