Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
Art. 13
- Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/2009
1. All’articolo 10 bis della l.r. 3/2009 è inserita la seguente rubrica: “
Soppressione dell’assegno vitalizio
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
“
1 bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso
della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all’articolo 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.