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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 112
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
3 bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al
presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per
qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale
.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.