Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
Art. 112
- Modifiche all’articolo 40 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
3 bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al
presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per
qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale
.".Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.