Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009
La Corte costituzionale con sentenza n. 269 del 22 luglio 2010 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 2 e 4, e 6, comma 11, 35, 43, 51 e 55 lettera d).
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi l'intero articolo è abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; infine il comma è nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .
Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .
Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .
Articolo prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .
Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .