Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
INDICE
Art. 1 - Finalità della legge
Art. 1 bis- Programmazione in materia di inquinamento acustico
Art. 2 - Funzioni riservate alla Regione
Art. 3 - Compiti delle Province e della Città metropolitana di Firenze
Art. 3 bis - Catasto regionale dell’inquinamento acustico
Art. 4 - Piano comunale di classificazione acustica
Art. 5 - Procedura del piano comunale di classificazione acustica
Art. 6 - Divieto di contatto di aree
Art. 7 - Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali
Art. 8 - Piano comunale di risanamento acustico
Art. 8 bis- Procedura del piano comunale di risanamento acustico
Art. 9 - Piano comunale di miglioramento acustico
Art. 9 bis- Relazione biennale sullo stato acustico del comune
Art. 10 - Poteri sostitutivi
Art. 11 - Contributi regionali
Art. 12 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Art. 13 - Piani aziendali di risanamento acustico
Art. 14 - Controlli
Art. 15 - Compiti dell’ARPAT
Art. 15 bis- Comitato regionale di coordinamento
Art. 16 - Tecnico competente
Art. 16 bis- Elenco regionale dei tecnici competenti
Art. 17 - Sanzioni amministrative
Art. 17 bis- Disposizioni per l'attuazione del d.lgs. 194/2005
Art. 17 ter- Norma finanziaria
Art. 18 - Abrogazione di leggi
Art. 19 - Integrazione all’art. 40 della LR 16 gennaio 1995, n. 5
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.