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Legge regionale 2 agosto 1983, n. 57

Piano regionale dei mercati all’ingrosso.(1)

Pubblicata nel BU 10 agosto 1983, n. 38, Suppl. straord.

Bollettino Ufficiale n. 38, supplemento ord. del 10 agosto 1983

INDICE

Art. 1 - Piano regionale dei mercati all’ingrosso
Art. 2 - Finalità e obiettivi del Piano regionale
Art. 3 - Centro Annonario Polivalente
Art. 4 - Nuove localizzazioni, trasferimenti e superficie massima delle strutture mercantili
Art. 5 - Localizzazione delle attività di commercio all’ingrosso fuori mercato
Art. 6 - Finanziamento degli interventi
Art. 7 - Realizzazione e gestione dei mercati all’ingrosso
Art. 8 - Finanziamento e imputazione della spesa
Art. 9 - Abrogazione
– Allegato A - Zone di intervento e relative strutture mercantili.
– Allegato B - – Superfici delle aree di vendita per comparto merceologico.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 10 agosto 1983, n. 38, Suppl. straord.

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I successivi comma 2 e 3 sono stati abrogati con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Ai sensi dell’ art. 27 della L.R. 17 febbraio 1984, n. 13 , la disciplina transitoria del finanziamento, di cui al presente comma, cesserà di avere applicazione con effetto dal sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del primo programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive approvato ai sensi della suddetta L.R. 17 febbraio 1984, n. 13 (pubblicata alla voce 24, pag. 49).

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Le parti omesse sono riportate in modifica alla L.R. 21-5-1975, n. 46 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.