Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 73
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in tema di sistema regionale delle attività teatrali.
Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 10 dicembre 2014
Art. 1
- Modifiche all’articolo 34 della l.r. 21/2010
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e a attività culturali) le parole: “
gli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa
” sono sostituite dalle parole seguenti: “
gli organismi dello spettacolo dal vivo
”.2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 21/2010 le parole: “
dei teatri stabili d'innovazione e
” sono soppresse.3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.