Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 52
Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Ai sensi della normativa regionale in materia forestale, di cui alla l.r. 39/2000 , per taglio colturale si intende il taglio che rientra nell’ordinaria attività silvana condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l’assetto idrogeologico;
2. Anche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente sul territorio regionale, si rende opportuno un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività, con particolare riferimento agli interventi da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 ;
Approva la presente legge
Art. 1
Taglio colturale. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:
“
4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'
articolo 136 del d.lgs. 42/2004 , con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi.
”.(1)Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.