Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2
Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 );
Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);
Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
Considerato quanto segue:
1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicati alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla salute della cittadinanza;
2. È necessario riconoscere l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della Regione, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;
3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, occorre disciplinare le modalità di svolgimento delle attività svolte nel circuito automobilistico e motociclistico;
4. Occorre prevedere alcune modifiche del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998 , per disciplinare le modalità operative per l’effettuazione dei controlli in materia di inquinamento acustico, ivi compresi i termini di riferimento per la valutazione dei valori di attenzione di lungo termine;
5. È opportuno, inoltre, eseguire un intervento modificativo in merito alla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 48/1994 ;
Approva la presente legge;
CAPO I
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore)
Art. 1
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 48/1994
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è aggiunto il seguente:
“
1 bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.
” .Art. 2
Deroghe. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994
1. Alla fine del primo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 48/1994 , dopo le parole: “
e di trasporto merci
” , sono aggiunte le seguenti: “, nonché di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle aree di cui all'articolo 2 rappresenti l'unica modalità per accedere ai luoghi della medesima attività.
” .Art. 3
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 48/1994 (1)
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 48/1994 , è inserito il seguente:
“
Art. 8 bis - Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero
1. La Regione riconosce l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.
2. Nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell’autodromo, mediante convenzione, concordano le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.
3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'
articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ), hanno durata quinquennale e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa.
4. Le deroghe di cui al comma 3, non prevedono l’esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette.
”.CAPO II
Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e e disposizioni per l’attuazione del piano aziendale di risanamento acustico. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 4
Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 89/1998
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono aggiunte le seguenti:
“
h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per
l’effettuazione
dei controlli di cui agli articoli 14 e 15
; h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica.”
. Art. 5
Disposizioni per l’adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 2 della l.r. 89/1998
1. Le modifiche al regolamento di attuazione previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico), conseguenti alle modifiche previste dall’articolo 3, sono effettuate entro centotottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998 ).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.