Legge regionale 7 maggio 2019, n. 22
Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana. (1)
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, dell' 8 maggio 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117 della Costituzione ;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, commi 557 e 557 quater, per la definizione dei limiti rappresentati dal rapporto tra le spese di personale dell'ente e le entrate correnti, al netto di quelle a destinazione vincolata;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) e, in particolare, l'articolo 23, comma 4;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'articolo 1, comma 800;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali 2016 – 2018 e, in particolare, l'articolo 13, comma 3, per la proroga degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 8 del CCNL del 31 marzo1999 e all'articolo 10 del CCNL del 22 gennaio 2004 già conferiti ed in atto alla data di sottoscrizione del medesimo CCNL;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di consentire agli enti l'adeguamento del proprio assetto organizzativo ai nuovi principi individuati, il contratto collettivo nazionale (CCNL) funzioni locali 2016 – 2018, sottoscritto in data 21.05.2018, prevede, per quanto inerente agli incarichi di posizione organizzativa, la possibilità di prorogare gli incarichi in essere fino alla concreta definizione dei nuovi criteri organizzativi generali e, comunque, non oltre un anno dalla sottoscrizione del CCNL medesimo;
2. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, l'articolo 1, comma 800, della l. 205/2017 , stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato, possono essere incrementati, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. 75/2017 ;
3. Soltanto a seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) cui rinvia l’articolo 23 del d.l.gs. 75/2017, per la verifica del rispetto, da parte delle regioni, dei parametri per l'incremento dei fondi per il salario accessorio, sarà possibile quantificare con certezza il quadro economico-finanziario necessario a definire, previo accordo decentrato, l’impianto del contratto collettivo integrativo (CCI) e, nell’ambito di tale quadro, la quota parte di risorse da destinare all’armonizzazione, nei limiti delle disposizioni contrattuali vigenti, del trattamento economico accessorio spettante alle posizioni organizzative, come già previsto all’articolo 5 del CCI relativo alla destinazione preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale del comparto funzioni locali dell’anno 2018 sottoscritto il 1° ottobre 2018;
4. Poiché il citato d.p.c.m., registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 2019, non è ancora entrato in vigore ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), è necessario rinviare il riassetto delle posizioni organizzative ai sensi del citato CCNL e l'avvio delle conseguenti procedure per l'attribuzione, all'entrata in vigore del d.p.c.m., disponendo, solo per il periodo intermedio strettamente necessario al completamento delle citate procedure di attribuzione, il mantenimento dell'efficacia degli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere, sia per gli incarichi attribuiti al personale transitato nel ruolo regionale in forza della l.r. 22/2015 , sia per il personale già in servizio presso la Regione Toscana anteriormente alla l.r. 22/2015 stessa;
Approva la presente legge
Art. 1
Incarichi di posizione organizzativa
1. Gli incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana proseguono nella loro efficacia fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 128 del 2020 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità' costituzionale della l.r. 7 maggio 2019, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.