Legge regionale 16 aprile 2019, n. 17
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 );
Considerato quanto segue:
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell’articolo 49 bis, inserito nella l.r. 40/2009 dalla l.r. 1/2019 , si è resa evidente l’esigenza di eliminare le difformità applicative sull'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale, come del resto si evinceva dal preambolo della citata l.r. 1/2019 . Per i procedimenti contributivi, inoltre, è apparso congruo limitare l’applicazione della vigente disposizione dell’articolo 49 bis ai contributi d’importo pari o superiore ad euro 5.000,00 (1);
2. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei DURC da parte della Regione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009
1 . { Il comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:
“1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.
”}.(2)Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.