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Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 12 dicembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009 , 59/2009 , 55/2011 , 77/2013 , 86/2014 , 82/2015 , 89/2016 e 16/2017);


Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020);


Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 );


Vista la legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 );


Considerato quanto segue:


1. È opportuno specificare che il controllo preventivo svolto dal Collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) sugli atti della stessa, non riguarda gli atti che autorizzano i pagamenti di aiuti e contributi a terzi e che costituiscono l’attività tipica svolta dall’agenzia in qualità di organismo pagatore o organismo intermedio;


2. È opportuno introdurre la possibilità per la Regione di concedere anticipazioni di cassa ad ARTEA e Sviluppo Toscana SpA in relazione all’attività svolta da tali soggetti di erogazione di aiuti e contributi a terzi beneficiari, al fine di ottimizzare la gestione di cassa complessiva, sia della Regione sia di tali organismi, nei casi in cui questi ultimi gestiscano una pluralità di linee di finanziamento;


3. È necessario fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 74 bis della l.r. 1/2009 in tema di validità di graduatorie, alla luce della complicata successione di norme nazionali in materia;


4. Al fine di liberare risorse sull'annualità 2018 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche, è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino delle risorse su successive annualità col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;


5. È necessario adeguare gli importi delle somme previste quale contributo regionale straordinario per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte dell‘Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, così come risulta dal piano di ammortamento del mutuo da contrarre da parte della medesima Autorità per la realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino;


6. È necessario rimodulare i tempi di erogazione all'Autorità portuale di Marina di Carrara dei contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale;


7. È necessario rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure da parte dell’ENAC per l'affidamento del servizio di collegamento aereo;


8. È opportuno, nel procedere alla progettazione degli interventi relativi all’estensione della tramvia, modificare l'ambito territoriale di attuazione dell'intervento riferendolo all'area metropolitana fiorentina;


9. Al fine di liberare risorse sull'annualità 2018 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure che non si prevede di rifinanziare, o per le quali si sono realizzati risparmi di lieve entità a seguito della piena attuazione dell'intervento;


10. A seguito della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, pari a 150.000,00 euro, rispetto a quelle originariamente previste, si ritiene necessario procedere alla modifica dell'articolo 21 della l.r. 77/2017 al fine di garantire la realizzazione esaustiva degli interventi previsti dalla norma medesima, ed in particolare del progetto “Una spesa per tutti”;


11. Per il completamento delle azioni relative all'iniziativa “Centomila orti in Toscana” è necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura per l'anno 2018;


12. Non essendo stato possibile impegnare e liquidare la somma stanziata una tantum per l'anno 2018 dall'articolo 25 della l.r. 41/2018 , al fine di liberare le risorse per altri interventi effettuabili entro l'anno, si rende tecnicamente necessario abrogare la disposizione, che sarà tuttavia riproposta con il prossimo bilancio di previsione per l’annualità 2019 e per l’intero importo;


13. È necessario fissare al 31 dicembre 2018 la data entro la quale i progetti finanziati nell’anno 2013 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) devono essere portati a termine, allo scopo di addivenire ad una ordinata conclusione degli interventi in corso la cui interruzione potrebbe vanificare l’efficacia di quanto già realizzato provocando quindi un’inefficiente allocazione di risorse ed un impatto finanziario negativo sugli enti beneficiari, spesso di piccole dimensioni e con delicati equilibri di bilancio;


14. È necessario, al fine di allocare personale regionale, ottenere la disponibilità dell’immobile di via Zamenhoff, di proprietà della Azienda ospedaliero-universitaria pisana, procedendo al contempo al rilascio dell’immobile attualmente utilizzato dagli uffici regionali in piazza Vittorio Emanuele;


15. Al fine di garantire il mantenimento del loro importante ruolo nell’alta formazione artistico-musicale, puntando sulle eccellenze quale leva strategica per il rilancio del nostro paese e anche della Toscana, è opportuno sostenere per l’annualità 2018 gli ex Istituti Musicali Pareggiati “Luigi Boccherini” di Lucca e "Rinaldo Franci" di Siena, nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione già avviatosi a livello nazionale;


16. È opportuno contribuire alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito del complessivo piano di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;


17. A seguito della chiusura per inagibilità dell’edificio che ospitava l’Istituto di istruzione superiore “M. Civitali e L.A. Paladini”, è necessario sostenere la Provincia di Lucca per i costi relativi al trasloco degli arredi, al noleggio e all’istallazione di moduli prefabbricati;


18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Collegio dei revisori ARTEA. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 60/1999
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”) le parole: “
e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari
” sono sostituite dalle seguenti: “
e che non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti o contributi a terzi
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole: “
sugli aiuti comunitari
” sono sostituite dalle seguenti: “
sugli aiuti e contributi a terzi
”.
Art. 2
Gestione delle risorse finanziarie. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1999
d bis) dai fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto o contributo.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale, le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato e della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1.
”.
3. Al comma 2 ter dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 le parole: “
, lettera a),
” sono soppresse.
5. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
3. L’ARTEA applica le norme in materia di tesoreria previste per gli organismi pagatori dalla legislazione nazionale.
”.
Art. 3
Concessione di anticipazioni di liquidità da parte della Regione. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 60/1999
1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
Art. 16 bis Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità ad ARTEA
1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi, la Regione può concedere ad ARTEA anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di ARTEA, e scadono al termine dell’esercizio in cui sono state erogate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia di fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.
5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 4
Concessione di anticipazioni di liquidità da parte della Regione. Inserimento dell'articolo 6 quater nella l.r. 28/2008
1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa) è inserito il seguente:
Art. 6 quater Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità alla società in house Sviluppo Toscana spa
1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra
Regione e organismi intermedi, la Regione può concedere alla società in house Sviluppo Toscana spa anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 30.000.000,00 annui.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di Sviluppo Toscana spa e scadono al termine dell’esercizio in cui sono state erogate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia di fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.
5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 5
Termini di validità di graduatorie. Interpretazione autentica dell’articolo 74 bis della l.r. 1/2009
1. In via di interpretazione autentica, l’articolo 74 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) si interpreta nel senso di disporre la cessazione dell’efficacia delle sole graduatorie regionali approvate anteriormente alla data del 30 settembre 2003, ferma restando la vigenza, per effetto della normativa statale, di quelle approvate successivamente alla medesima data, delle quali è effettuata apposita ricognizione dalle competenti strutture rispettivamente della Giunta e degli enti dipendenti.
Art. 6
Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Al comma 2 bis e al comma 3 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la parola: “
4.500.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
2.000.000,00
”.
Art. 7
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole: “
2018 al 2037
” sono sostituite dalle seguenti: “
2020 al 2039
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
ciascuno degli anni 2018 e 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
l'anno 2020
”, e le parole: “
bilancio di previsione 2017-2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2020
.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dal 2021 al 2039, si provvede con legge di bilancio.
”.
Art. 8
Centomila orti in Toscana. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 82/2015
1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: “
di euro 1.300.000,00 per l'anno 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 1.364.988,73 per l'anno 2018
”.
2. Il comma 6 bis dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
6 bis. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari a euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.364.988,73 per l'anno 2018, si fa fronte:
a) per l'anno 2017, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, secondo la seguente articolazione:
- euro 1.210.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”.
b) per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, secondo la seguente articolazione:
- euro 1.264.988,73 Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti
”.”.
Art. 9
Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015
1. Dopo la lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è inserita la seguente:
a ter) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
”.
2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 , le parole: “
di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018 ed
” sono soppresse.
Art. 10
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 :
a) le parole: “
3.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
80.000,00 per l’anno 2018, euro 720.000,00 per l’anno 2019, euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, euro 1.200.000,00 per l’anno 2021 ed euro 3.450.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022
”;
b) dopo le parole: “
rimborso degli oneri
” sono inserite le seguenti: “
di preammortamento e
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 , le parole: “
3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
80.000,00 per l’anno 2018, euro 720.000,00 per l’anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2020
”, e le parole: “
, annualità 2019 e 2020
” sono soppresse.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2021 ed euro 3.450.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022 e fino al 2038, si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 11
Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 le parole: “
2018 al 2037
” sono sostituite dalle seguenti: “
2020 al 2039
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 la parola: “
2018
” è sostituita dalla seguente: “
2020
” e le parole: “
2016-2018, annualità 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
2018-2020, annualità 2020.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 le parole: “
2019 e fino al 2037
” sono sostituite dalle seguenti: “
2021 e fino al 2039
”.
Art. 12
Nomina del Commissario. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 la parola: “
settecentotrenta
” è sostituita con la parola: “
novecentodieci
”.
Art. 13
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) le parole: “
di euro 2.500.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 1.893.571,77
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 , le parole: “
euro 2.500.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 1.893.571,77
”.
Art. 14
Interventi straordinari a seguito degli eventi meteorologici a Livorno. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 53/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti) la parola: “
1.900.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
21.900.000,00
”.
Art. 15
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 53/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 53/2017 la parola: “
1.900.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
21.900.000,00
”.
Art. 16
Supporto all’attività di sorveglianza di cui alla l.r. 30/2015 svolta dai comuni. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) la parola “
140.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
125.000,00
”.
Art. 17
Contributo straordinario al Comune di Capraia Isola. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 77/2017
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 77/2017 è aggiunto il seguente:
3 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
”.
Art. 18
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 , dopo la parola: “
somma
” sono aggiunte le seguenti: “
fino a un massimo
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 , le parole: “
pari ad
” sono sostituite dalle seguenti: “
fino a un massimo di
”.
Art. 19
Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2017
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 77/2017 è abrogata.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 77/2017 è aggiunto il seguente:
2 bis. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), all'onere di euro 350.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 20
Estensione del sistema tramviario della piana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017
1. La rubrica dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente: “
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 , le parole: “
della piana fiorentina verso Sesto Fiorentino
” sono sostituite con le seguenti: “
nell'area metropolitana fiorentina verso Sesto Fiorentino e verso Bagno a Ripoli
”.
Art. 21
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 , la parola: “
750.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
150.000,00
”.
Art. 22
Contributi agli enti locali per la redazione degli atti di governo del territorio. Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 77/2017
Art. 23
Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 77/2017 la parola: “
200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
350.000,00
”.
Art. 24
Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 37/2018
1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020) la parola: “
850.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
1.000.000,00
”.
Art. 25
Adesione della Regione al Consorzio Metis. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 37/2018
1. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 37/2018 la parola: “
9.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
9.038,00
”.
2. Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 37/2018 la parola: “
9.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
9.038,00
” e le parole: “
02 “Segreteria generale
”” sono sostituite dalle seguenti: “
03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
”.”.
Art. 26
Contributi per la determinazione del battente. Abrogazione dell’articolo 25 della l.r. 41/2018
1. L'articolo 25 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ) è abrogato.
Art. 27
Rendicontazione progetti finanziati con il fondo per la montagna ai sensi del regolamento 26/R/ 2013
1. I progetti finanziati nell'anno 2013 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) si considerano validamente conclusi se realizzati entro il 31 dicembre 2018.
Art. 28
Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana la somma di euro 700.000,00 per l'anno 2018, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in Via Zamenhoff, per consentire il trasferimento di dipendenti regionali dall'immobile della Provincia di Pisa in via Vittorio Emanuele, previa sottoscrizione di un accordo per la messa a disposizione, a titolo gratuito, del bene, della durata di dodici anni, in vigenza del quale la Regione gestirà a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che rimarrà nella proprietà dell'AOU pisana.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non si dà più corso alla cessione in uso per funzioni relativa all’immobile, già prevista dal punto 2.1. dell’allegato H alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 ).
3. Fino al trasferimento del personale regionale e dei beni mobili di proprietà della Regione presenti nell’immobile di cui al punto 2.1. dell’allegato H alla l.r. 16/2017 , la gestione del suddetto bene è regolata dall’accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell’articolo 8, comma 6 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). La Giunta regionale provvede al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia di Pisa a norma dell’accordo medesimo e, almeno centottanta giorni prima del previsto trasferimento del personale e dei beni, comunica alla Provincia la data del trasferimento.
4. La Giunta regionale rimborsa all’ente proprietario la quota di propria spettanza degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria in proporzione alla durata dell’effettivo utilizzo della sede rispetto alla durata originariamente stabilita nell’allegato H della l.r. 16/2017 .
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 29
Sostegno a due istituti superiori di studi musicali toscani
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma di euro 280.000,00 per l'anno 2018 per sostenere l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena e l'Istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” di Lucca.
2. Il contributo complessivo è così ripartito:
a) euro 130.000,00 all’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”;
b) euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini”.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 280.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 30
Contributo regionale alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
1. Al fine di contribuire alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito del complessivo piano di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, la Giunta regionale è autorizzata:
a) a concedere un contributo straordinario in conto capitale dell’importo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018;
b) a conferire al patrimonio disponibile della Fondazione il complesso immobiliare dell’ex ospedale di Luco di Mugello, di proprietà della Regione Toscana, ubicato nel Comune di Borgo San Lorenzo.
1 bis. Nell'ambito dell'intervento di cui al comma 1, al fine di contribuire alla riqualificazione del complesso immobiliare dell’ex ospedale di Luco di Mugello, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario dell’importo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 a favore della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino. (4)

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 25.

1 ter. L'erogazione del contributo avverrà successivamente alla formalizzazione del passaggio di proprietà dell’ex ospedale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino ai sensi del comma 1. (4)

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 25.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
2 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. (5)

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 25.

Art. 31
Contributo straordinario in favore della Provincia di Lucca
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Lucca un contributo straordinario pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2018, per le spese sostenute per l’allestimento e il noleggio di moduli prefabbricati, nonché per il trasloco degli arredi e attrezzature per garantire l’attività didattica dell’Istituto di istruzione superiore “M. Civitali e L.A. Paladini”.
2. Il responsabile della competente struttura della Giunta provvede, a seguito di rendicontazione da parte della Provincia di Lucca, all’erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 32
Contributo in favore della Provincia di Pistoia per l’attuazione di interventi urgenti relativi alla revisione speciale della funivia Cutigliano-Doganaccia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di Euro 100.000,00 alla Provincia di Pistoia per interventi urgenti relativi alla revisione speciale della funivia Cutigliano-Doganaccia, quale anticipo rispetto al contributo previsto per la stessa finalità nell’accordo di programma firmato da Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna e Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1127/2017.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati il cronoprogramma degli interventi e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di Euro 100.000,00 nell’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 33
Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara
1. Al fine di portare a compimento i lavori sull’edificio scolastico di Via Antiga, nel Comune di Villafranca in Lunigiana, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario alla Provincia di Massa Carrara pari ad euro 1.100.000,00, di cui 750.000,00 per l'anno 2018 e euro 350.000,00 per l'anno 2019. (2)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 14.

1 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti:
a) per l'anno 2018, della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
b) per l'anno 2019, della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019. (3)

Comma aggiunto con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 14.

Art. 34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.