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Legge regionale 20 luglio 2018, n. 37

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 );


Vista la legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);


Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di assicurare e garantire l’uniformità di applicazione dell’imposizione fiscale su tutto il territorio regionale, è opportuna l’eliminazione dell’intervento previsto dall’articolo 1 bis, comma 2 quinquies 3, e comma 2 decies, della l.r. 52/2006 relativo ai veicoli destinati ad uso privato in locazione senza conducente;


2. È opportuno procedere alla correzione di alcuni errori materiali e ad alcuni adeguamenti formali a previgenti norme finanziarie su segnalazione del Ministero dell’economia e delle finanze;


3. È necessaria l’assegnazione di un ulteriore contributo straordinario di euro 500.000,00 in favore del Consorzio Zona industriale apuana (ZIA) a fronte dell’incremento di costi volti a definire l’azione di risanamento della situazione finanziaria e di riequilibrio del bilancio dell’ente, nelle more del processo di riorganizzazione dell’ente stesso e in vista del suo prossimo scioglimento;


4. In relazione agli interventi per il progetto “Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese” (CREAF) di cui all’articolo 19 della l.r. 40/2017 , è opportuna e necessaria la definizione dei contenuti dell’accordo di programma alla cui stipula è subordinata l’attivazione delle procedure fallimentari, prevedendo modalità con le quali Comune e Provincia di Prato concorrono al completamento e tutela del progetto;


5. A seguito delle dimissioni del Comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia (ATC) Firenze Sud, motivate dall’impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dell’ATC per la grave situazione finanziaria creatasi a seguito del subentro nei rapporti giuridici facenti capo al soppresso ATC provinciale di Firenze, è stato nominato un commissario regionale. Per consentire al commissario regionale di provvedere alla regolare gestione dell’ATC, la Giunta regionale concede un’anticipazione finanziaria da restituire entro ventiquattro mesi;


6. È necessario stanziare la somma di 1.000.000,00 di euro al fine di indennizzare le imprese del settore vivaistico proprietarie di piante, prodotti vegetali o altri oggetti trattati, distrutti o rimossi in esecuzione delle misure adottate contro il c.d. “tarlo asiatico” (Anoplophora chinensis) un cui focolaio è stato individuato nel territorio del Comune di Pistoia;


7. In considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna e in particolare dell’Amiata è opportuno stanziare risorse finanziarie per euro 500.000,00 finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l’accessibilità turistica del territorio;


8. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione Carnevale di Viareggio a titolo di sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2018 di detto carnevale;


9. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione in favore della Fondazione Festival Pucciniano a parziale copertura della spesa per la costruzione del teatro all’aperto di Torre del Lago Puccini;


10. È necessario disciplinare la fase transitoria nelle more del processo di sdemanializzazione delle aree relative al canale Battagli nel Valdarno superiore garantendo la continuità per gli utilizzatori della risorsa idrica;


11. È opportuno prevedere che il Comune di Livorno possa utilizzare i 3,5 milioni di euro già erogati dalla Regione in attuazione dell'accordo di programma del 2010 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 93, e dell'accordo del 2012 per la realizzazione delle opere infrastrutturali ivi previste;


12. Il trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione in materia di difesa del suolo, che ha comportato, tra l’altro, un ritardo nel transito delle pratiche relative agli invasi presso gli uffici regionali competenti, nonché la previsione nel d.p.g.r. 18/R/2010 di una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti, evidenziano la necessità di dettare un articolo che ampli il termine di scadenza previsto dal d.p.g.r. stesso, 12 luglio 2018, per la presentazione delle denunce di esistenza, anche a favore degli operatori del settore, prevedendo, pertanto, che la riapertura del termine decorra dal giorno successivo alla suddetta scadenza;


13. Al fine di fare fronte al picco di attività di tipo tecnico amministrativo connesso all’acquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali in materia di realizzazione di opere pubbliche e di servizi per l’impiego a seguito del riassetto istituzionale, è opportuna l’adesione al consorzio Metis, che garantisce la flessibilità dei servizi tecnico amministrativi di supporto alle nuove funzioni regionali;


14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Tassa automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. I commi 2 quinquies 3 e 2 decies dell’articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), sono abrogati.
Art. 2
Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all'articolo 27 bis della l.r. 3/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) le parole: “
l'annualità 2018” sono sostituite dalle seguenti: “il quadriennio 2015-2018
”.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Recepimento degli accordi conseguenti al riordino delle funzioni provinciali. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2017
1. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 ), le parole: “
Alla regolazione contabile dell'operazione di accollo del debito per il valore residuo di euro 634.529,83 si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 2017, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 al
Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42
)
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per la regolazione contabile dell’operazione di accollo del debito previsto all’allegato F (parte seconda) per il valore residuo di euro 634.529,83, si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione 1 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 del
Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42
)
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 16/2017 le parole: “
in diminuzione Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 634.529,83
” e le parole: “
in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 634.529,83
” sono soppresse.
Art. 5
Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 40/2017
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), sono aggiunte le seguenti parole: “
Nei limiti di tale stanziamento è possibile il concorso della Regione, attraverso la società Sviluppo Toscana S.p.A., agli oneri di completamento per la messa in esercizio dell’investimento.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:
2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e Comune si impegnano a:
a) compartecipare agli oneri di manutenzione, completamento e ripristino di porzioni dell'immobile, anche assunte in locazione con opzione di futuro acquisto;
b) compartecipare alla gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni dall'entrata in esercizio del CREAF di cui al comma 1, sia in termini organizzativi, sia di collaborazione attiva nelle azioni di valorizzazione e promozione ai fini dell’insediamento di imprese e di organismi di ricerca, pubblici e privati.
”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 40/2017 è aggiunto il seguente:
6 bis. Per il concorso della Regione al finanziamento degli oneri di gestione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti ” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
”.
5. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 19 della l.r. 40/2017 è aggiunto il seguente:
6 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 6
Interventi indifferibili ed urgenti per gli eccezionali eventi metereologici del settembre 2017. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 53/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti), dopo la parola: “
37.000.000,00
” sono aggiunte le seguenti: “
per l’anno 2017 ed euro 1.900.000,00 per l’anno 2018
”.
Art. 7
Interventi indifferibili ed urgenti per gli eccezionali eventi meteorologici del settembre 2017. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 53/2017
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 53/2017 è sostituito dal seguente:
1. Agli oneri di cui all’articolo 1, pari a euro 37.000.000,00 per l’anno 2017 e euro 1.900.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte:
- per euro 37.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
- per euro 1.900.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
”.
2. I commi 2 e 4 dell'articolo 4 della l.r. 53/2017 sono abrogati.
Art. 8
Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) le parole: “
Programma 02 “Politica regionale unitaria per il turismo
”, sono sostituite dalle seguenti: “
Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo
”.
Art. 9
Proroga graduatorie. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 77/2017
Art. 10
Anticipazione finanziaria all’ATC Firenze Sud
1. Per fare fronte alle temporanee difficoltà finanziarie della gestione commissariale dell’ambito territoriale di caccia (ATC) Firenze Sud, la Giunta regionale concede un’anticipazione per un importo di 136.000,00 euro, definendo, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per l’erogazione del finanziamento e per il rimborso delle somme anticipate.
2. L’ATC Firenze Sud è tenuto, entro ventiquattro mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, per l’anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 136.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
4. Le maggiori entrate di cui al comma 2, previste per l’annualità 2020 per l’importo di euro 136.000,00, sono imputate alla Tipologia di entrata 300 “Riscossione crediti di medio/lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2020.
Art. 11
Indennizzi agli operatori a seguito delle misure di eradicazione degli organismi nocivi delle piante e dei prodotti vegetali
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma complessiva di euro 1.000.000,00 al fine di indennizzare le imprese del settore vivaistico proprietarie di piante, prodotti vegetali o altri oggetti trattati, distrutti o rimossi in esecuzione delle misure adottate contro gli organismi nocivi, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE, 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) 178/2002, (CE) 882/2004 e (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.
2. L'indennizzo è concesso alle imprese richiedenti che siano state destinatarie di prescrizioni di misure fitosanitarie ufficiali emesse dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eradicare focolai di organismi nocivi alle piante nei seguenti casi, anche cumulabili:
a) per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;
b) per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate a titolo di indennizzo a seguito di specifica istanza.
4. Gli importi erogati a titolo di indennizzo a valere sul bilancio regionale sono rendicontati alla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) 652/2014 per il loro rimborso con le modalità ed i limiti indicati dagli articoli 16, 17 e 18 dello stesso regolamento.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e il termine per la presentazione delle richieste di indennizzo.
6. Nel caso in cui le risorse di cui al comma 1 siano insufficienti a coprire il totale delle richieste ritenute ammissibili, i singoli indennizzi sono ridotti in misura pari alla percentuale di scostamento fra l'importo disponibile e quello degli indennizzi complessivamente ammessi.
7. All’onere di spesa, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 12
Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell’Unione dei comuni Amiata-Val d’Orcia e dell’Unione comuni montani Amiata Grossetana(4)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 26.

Abrogato.
Art. 13
Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo straordinario nella misura massima di euro 1.000.000,00, (1)

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 24.

a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2018.
2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2018 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 850.000,00 per l'anno 2018 con le risorse iscritte nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 14
Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano Modifiche all’articolo 62 della l.r. 86/2014
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano per l'anno 2018 un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 660.000,00 finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.
2. Ai fini del comma 1, il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione Festival Pucciniano di cui all'articolo 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è prorogato al 31 dicembre 2018.
3. Il contributo straordinario è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all’ammontare delle rate del debito in scadenza nell’anno 2018, a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.
4. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 86/2014 le parole: “
, in scadenza nel triennio considerato
” sono soppresse.
5. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 660.000,00 per l’annualità 2018, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 15
Rimborso del Fondo di anticipazione del fondo dello spettacolo concesso nell’anno 2015 a favore della Fondazione Orchestra regionale Toscana. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 89/2016
1. La Fondazione Orchestra regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell’anticipazione della somma complessiva di euro 1.656.000,00, percepita nell’anno 2015 ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo un piano di rateizzazione a proiezione triennale articolato in ratei di euro 300.000,00 per l’anno 2018 e di euro 1.356.000,00 per l’annualità 2020.(7)

Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 13.

2. L’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2017) è abrogato.
Art. 16
Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli(6)

Articolo abrogato con l.r. 14 giugno 2019, n. 33, art. 1.

Abrogato.
Art. 17
Opere infrastrutturali per la viabilità locale nel Comune di Livorno
1. Le risorse regionali già liquidate al Comune di Livorno in attuazione dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 93, fino all'importo massimo di euro 3.500.000,00, sono utilizzate quale contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali sulla viabilità locale, di competenza esclusiva del Comune medesimo, relative alla modifica della rotatoria di raccordo tra lo svincolo di uscita dalla variante Aurelia e via di Montenero e alla riqualificazione della viabilità adiacente, previste all'articolo 4 dell'accordo medesimo.
2. Il Comune di Livorno trasmette alla Regione Toscana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i progetti esecutivi delle opere stradali di cui al comma 1, con specifica indicazione di quelle da realizzare a valere sulle risorse regionali del medesimo comma 1, comprensivi di quadri economici di progetto e cronoprogrammi.
3. Il Comune di Livorno invia alla Regione Toscana il collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate, entro dodici mesi dalla data della fine dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, certificandone la specifica attribuzione alle opere di cui al comma 1.
4. Le risorse regionali di cui al comma 1 non rendicontabili sono restituite dal Comune di Livorno alla Regione Toscana entro dodici mesi dall'invio della documentazione di cui al comma 3.
5. Le risorse regionali di cui al comma 1, non liquidate dal Comune di Livorno entro il 31 dicembre 2022, sono comunque restituite alla Regione Toscana entro l'esercizio successivo.
Art. 18
Denuncia di esistenza
1. A decorrere dal 13 luglio 2018 e fino al 31 luglio 2019 è riaperto il termine per la presentazione della denuncia di esistenza di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).
Art. 19
Adesione della Regione al Consorzio Metis
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, aderisce al consorzio denominato “Metis”, con sede in Pisa.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell’adesione al consorzio.
3. La partecipazione al consorzio è regolata dalle disposizioni del capo II della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e i diritti inerenti alla qualità di consorziato sono esercitati in conformità a quanto disposto all’articolo 13 della medesima l.r. 20/2008 .
4. La Regione partecipa al fondo consortile mediante un conferimento iniziale pari a euro 9.038,00.(2)

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

5. La Regione versa al consorzio un contributo annuale il cui importo è determinato sulla base delle determinazioni dell’assemblea consortile.
6. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 4 è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di euro 9.038,00 (2)

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, (3)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
7. All’onere di spesa di cui al comma 5, stimato in euro 8.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.
8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.