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Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 18 maggio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);


Visto il parere istituzionale obbligatorio favorevole, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 20 marzo 2018;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana, sono introdotte nelle leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;


2. Al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società in house è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo;


3. Le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle società in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento;


4. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;


5. È necessario prevedere l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell’urgenza a provvedere ad alcuni adempimenti connessi alla vita della società, quali la rideterminazione del compenso dell’amministratore unico, secondo le nuove regole in vista della nomina dello stesso;


Approva la presente legge:


Art. 1
Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.) è sostituito dal seguente:
1. La società Sviluppo Toscana s.p.a. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli
enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di “in house providing”, nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;
g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 2020;
i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i Sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il Sistema del Registro nazionale aiuti di cui all’
Sito esternoarticolo 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
”.
Art. 2
Piano delle attività. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 28/2008
1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Piano delle attività
1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali.
2. Il piano delle attività si articola in:
a) attività istituzionali a carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), f), h), i), che la società svolge in modo costante in attuazione degli atti di programmazione regionale ed europea;
b) attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), g).
3. Il piano delle attività individua il contributo complessivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), e un tariffario dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b).
4. La Giunta regionale con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, definisce:
a) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi e del tariffario dei compensi di cui al comma 3;
b) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell’amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana s.p.a.
5. La realizzazione delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari nonché dei sistemi di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
6. Il piano delle attività è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre contestualmente al bilancio di previsione.
7. Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente alla commissione consiliare competente per l’espressione del proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
8. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con delibera della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.
”.
Art. 3
Piano della qualità della prestazione organizzativa. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 28/2008
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 3 ter - Piano della qualità della prestazione organizzativa
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della società definisce annualmente gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell’amministratore unico sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 3 bis, comma 4, lettera b).
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall’amministratore unico, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 3 bis e trasmesso alla Giunta regionale contestualmente allo stesso.
3. L'amministratore unico, a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, su proposta del direttore generale, la relazione sulla qualità della prestazione compresa la valutazione sugli obiettivi individuali dell'amministratore unico e determina l’eventuale premio di risultato spettante in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
”.
Art. 4
Bilancio. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2008
1. L'articolo 4 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Bilancio
1. Il bilancio economico di previsione della società è redatto dall’amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.
2. La Giunta regionale esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, sul piano delle attività e sul piano della qualità della prestazione organizzativa.
”.
Art. 5
Controlli. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008
1. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 28/2008 le parole: “
da convenzioni che disciplinano i rapporti della Regione Toscana con la società Sviluppo Toscana spa
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 28/2008 le parole: “
4, comma 7,
della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36
(Ordinamento contabile della Regione Toscana)
” sono sostituite dalle seguenti: “
15, comma 2,
della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
(Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
”.
Art. 6
Organi sociali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
3. Per le funzioni di direzione all’amministratore unico compete un trattamento economico determinato dall’assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
”.
2. Il comma 3 quater dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
3 quater. Il contratto dell’amministratore unico può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'
articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso amministratore;
c) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 3 ter.
”.
3. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
3 quinquies. La sussistenza dei motivi di revoca di cui al comma 3 quater è verificata secondo le modalità definite nella convenzione quadro di cui all’articolo 3 bis, comma 5.
”.
Art. 7
Finanziamento. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 28/2008
1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 ter - Finanziamento
1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera a), sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera b),
non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5.
”.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.