CAPO I
Art. 1
“
3 bis. L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.
”.
Art. 2
“
Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento ed indicatori
1. I requisiti per l’accreditamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:
1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;
2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
b) per i servizi di assistenza domiciliare:
1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.
c) per gli altri servizi alla persona:
1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;
2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'
articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.
4. I requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 11.
5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.
7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull’applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.
”.
Art. 3
“
Art. 3 ter - Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato
1. Per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale è preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale.
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.
3. Il Gruppo tecnico è costituito da esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all’articolo 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del gruppo stesso.
5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.
”.
Art. 4
“
b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all’articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
”.
“
2 bis. La Giunta regionale comunica l’avvenuto rilascio dell’accreditamento al comune competente per territorio.
”.
“
3. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.
”.
Art. 5
1. Al
comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “
definiti nel regolamento di cui all'articolo 11
” sono sostituite dalle seguenti: “
previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5
”;
2. Al
comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “
al comune competente per il controllo di cui all'articolo 6, comma 3
” sono sostituite dalle seguenti “
alla Giunta regionale per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1.
”.
Art. 6
“
Art. 6 - Attività di controllo
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla:
a) entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 da parte delle strutture accreditate;
b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui
all'articolo 11.
2. In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.
3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta
regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio.
4. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.
”.
Art. 7
1. Al
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “
richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11
” sono inserite le seguenti: “
e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5
”.
2. Al
comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “
previsti dal regolamento di cui all'articolo 11
” sono inserite le seguenti: “
e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5
”.
Art. 8
1. Al
comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 82/2009 le parole “
contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11
”: sono sostituite dalle seguenti: “
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
”.
Art. 9
1. Al
comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “
sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 11
” sono inserite le seguenti: “
e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5
”.
Art. 10
“
Art. 11 - Regolamento di attuazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione:
a) i requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell’articolo 3;
b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;
d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’articolo 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);
e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10, ivi comprese le
modalità di trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 7, comma 4.
”.
Art 11
Abrogazioni
1. Gli articoli 3 bis, 12 e 14 della
l.r. 82/2009 , sono abrogati.
CAPO II
Modifiche alla
legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)
Art. 12
“
Art. 40 - Commissione regionale per la qualità e la sicurezza
1. Presso la Giunta regionale è istituita una commissione denominata "Commissione regionale per la qualità e la sicurezza", articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare:
a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato;
b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato;
c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attività dei gruppi regionali di valutazione nonché del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attività di verifica;
d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza;
e) redige annualmente una relazione sull'attività svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale.
3. La sezione per l'accreditamento sanitario assicura, inoltre, le seguenti funzioni:
a) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza;
b) promuove, attraverso gli organismi regionali del governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell'ambito del servizio sanitario regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato.
5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalità di erogazione.
”.
CAPO III
Norme transitorie e finali
Art. 13
“
Art. 13 - Norma transitoria
1. Le strutture ed i servizi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguano ai requisiti per l’accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, rispettivamente alla Regione e al comune.
2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di cui all’articolo 3 ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori.
3. Le strutture che intendono accreditarsi prima dell’approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, trasmettono la domanda al comune che rilascia l’accreditamento sulla base della normativa antecedente all’entrata in vigore del presente articolo. A seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, anche tali strutture si adeguano con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 2, per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti decorre dall’approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5.
”.
Art 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all'
articolo 3 ter della l.r. 82/2009 , nonché agli oneri previsti dall'
articolo 40, comma 6, della l.r. 51/2009 , rispettivamente così come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in euro 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.