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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Considerato quanto segue:


1. È necessario far svolgere all'Autorità portuale regionale le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca;


2. Al fine di rendere più efficiente la gestione delle aree demaniali è necessario prevedere la possibilità della gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricettive da parte dell'Autorità;


3. È necessario razionalizzare le modalità di finanziamento dell'Autorità portuale regionale e modificare le disposizioni che regolano la partecipazione dei componenti dei comitati portuali per facilitarne il funzionamento;


4. È necessario potenziare la dotazione organica dell'Autorità in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto della legge Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/2012
1. L’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), è sostituito dal seguente:
Art. 1 Oggetto della legge
1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce l’Autorità portuale regionale, di seguito denominata Autorità, e ne disciplina le funzioni.
2. L’Autorità esercita le funzioni di cui alla presente legge nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.
3. L’Autorità esercita le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca di cui all'articolo 3, comma 1 bis.
4. Le funzioni esercitate dall’Autorità nel porto di Viareggio ricomprendono anche le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis.
”.
Art. 2
Funzioni istituzionali dell’Autorità. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 , è inserita la seguente:
d bis) gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative
”;
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
1 bis. L'Autorità svolge le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a bis), a ter) ed a quater),
della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
), relative al canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il canale Burlamacca ai sensi del regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'
articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. del regolamento regionale di cui all'
articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
1 ter. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l’Autorità può svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettera d bis), esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, previa valutazione della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale.
”.
4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
1 quater. Nei casi di cui al comma 1 ter, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13, gli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali del porto sono reinvestiti nella realizzazione di opere e interventi per la funzionalità delle aree portuali
.”.
Art. 3
Composizione del comitato portuale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore regionale competente in materia di trasporti, il comitato portuale è presieduto dal sostituto del Presidente della Giunta regionale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal sostituto dell’assessore regionale competente in materia di trasporti.
”.
Art. 4
Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2012
b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13;
”.
b bis) il piano industriale di cui all’articolo 3, comma 1 ter;
”.
Art. 5
Segretario generale dell’Autorità. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
5 bis. La valutazione del segretario generale dell'Autorità è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione. La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del segretario generale.
”.
Art. 6
Funzioni del segretario generale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2012
d bis) elabora il piano industriale nei casi di cui all’articolo 3, comma 1 ter;
”.
b bis) al rilascio delle autorizzazioni;
”.
Art. 7
Direttive regionali Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2012
b bis) gli indirizzi per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché per la determinazione delle tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici.
”.
Art. 8
Finanziamento dell’Autorità. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2012
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012 sono aggiunte le seguenti: “
, stabilito annualmente con legge di bilancio
”.
c bis) dagli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e dall'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici;
c ter) dagli oneri istruttori.
”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’autorità può altresì stabilire tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici nell'ambito delle aree portuali.
”.
Art. 9
Dotazione organica. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 dopo le parole: “
Per l'esercizio della funzione di gestione
” sono inserite le seguenti: “
delle autorizzazioni e
”.
2. {Dopo il } comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 { è inserito il seguente:} { }
{3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 3, commi 1 bis e 1 ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità. ”} .(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Art. 10
Piano della qualità della prestazione organizzativa. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 23/2012 .
1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
Art. 20 bis Piano della qualità della prestazione organizzativa
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Autorità:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
b) esplicita gli obiettivi individuali del segretario generale dell'Autorità:
c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Autorità.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal segretario generale dell'Autorità in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 14, ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida ed in coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
4. Il segretario generale dell'Autorità, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
”.
Art. 11
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
2 bis. Agli oneri di cui all'articolo 19, comma 3 bis, stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2017 ed euro 500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
2 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza
:
Anno 2017
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
Anno 2018
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00.
Art. 12
Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, della l.r. 23/2012 . Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 23/2012
1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
Art. 21 bis Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4
1. L'Autorità portuale regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
”.


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.