Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’11 luglio 2011;
Considerato quanto segue:
1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, ma anche la tutela della salute, di competenza concorrente delle regioni, per l’innegabile ed evidente interconnessione esistente tra salubrità dell’ambiente e salute dell’uomo;
2. Lo stesso d.lgs. 152/2006 riconosce, inoltre, ambiti di competenza diretta delle regioni, attribuendo loro una competenza di natura integrativa-attuativa rispetto alla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti;
3. Si rende pertanto necessario introdurre alcune modifiche alla l.r. 25/1998 , sia per rispondere a specifiche esigenze che si sono manifestate nel corso dell’applicazione di tale legge, sia per dar corso all’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alla normativa nazionale di riferimento, ed in particolare alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e alle recenti modifiche introdotte per effetto del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), così come previsto dall’articolo 177 dello stesso d.lgs. 152/2006 ;
4. Con le modifiche introdotte la Regione, nell’esercizio della propria competenza legislativa, dà attuazione all’obiettivo di riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, sancito dallo stesso d.lgs. 152/2006 e dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), attraverso la promozione delle attività di recupero;
5. Un primo intervento di adeguamento alla normativa nazionale riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti sede di Autorità marittima, che si rende necessario a seguito delle modifiche introdotte all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), per effetto del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 ;
6. In merito all’elaborazione ed approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali prodotti dalle navi nei porti sede di Autorità marittima, si reputa che il livello provinciale risulti il più adeguato per lo svolgimento degli adempimenti e delle funzioni ad esse connesse, in ragione delle competenze di cui le province sono titolari e delle evidenti interconnessioni dei contenuti di tali piani con quelli dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti. Risulta, invece, più congruo attribuire gli adempimenti connessi alle procedure di affidamento del servizio di gestione di questi rifiuti alle Comunità di ambito, che opereranno, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del d.lgs. 182/2003 , in regime di avvalimento a favore dell’autorità marittima;
7. Analogamente a quanto già realizzato in altre leggi regionali di settore, occorre assicurare l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati, attraverso l’istituzione di appositi organismi di natura tecnica, composti dai dirigenti responsabili dei competenti uffici regionali, provinciali e comunali;
8. Occorre assicurare l’uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa nazionale in materia di recupero di rifiuti e di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), modificata dal legislatore nazionale con più interventi, spesso privi della necessaria normativa attuativa, che hanno determinato disorientamento negli operatori del settore e comportamenti talvolta tra loro difformi da parte degli enti competenti;
9. In particolare per quanto riguarda le attività di recupero da autorizzare con procedure ordinarie, occorre chiarire, in conformità a quanto già previsto dall’articolo 9 bis del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 , che per tali attività non sono vincolanti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ), che trovano invece applicazione nei casi di recupero in procedura semplificata. Ciò fermo restando che per il recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione si rende necessario definire alcune caratteristiche del prodotto finale ottenuto, in considerazione degli ingenti quantitativi di tale tipologia di rifiuti, che vengono gestiti in Toscana, e dei relativi obiettivi di recupero, stabiliti dalla stessa normativa nazionale;
10. Poiché il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche “RAEE” da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche “AEE”, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), recentemente entrato in vigore, ha stabilito che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, devono essere conferiti in centri di raccolta realizzati e gestiti con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche), occorre rendere immediatamente applicabile tale disposizione tenendo conto della situazione impiantistica esistente in Toscana, e quindi chiarire che tali rifiuti possono essere conferiti a centri di raccolta autorizzati anche per diverse attività di gestione dei rifiuti, a condizione che, per la gestione dei RAEE, posseggano le caratteristiche strutturali ed i requisiti gestionali richiesti dalla normativa nazionale;
11. Al fine di dare attuazione all’obiettivo di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, è necessario prevedere che il piano regionale dei rifiuti contenga anche l’apposito programma previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e attribuire alla Comunità di ambito la certificazione del conseguimento delle percentuali di riduzione stabilite dalla normativa nazionale;
12. Al fine di assicurare l’uniformità di trattamento degli operatori del settore, ai quali la normativa nazionale impone la prestazione di garanzie finanziarie per l’esercizio di un’attività di smaltimento o recupero di rifiuti, è rinviata ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione delle forme e modalità per la prestazione delle suddette garanzie;
13. È necessario chiarire che le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate mediante l’impiego di impianti mobili, non sono soggette ad autorizzazione, in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall’articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006 , che sottrae al regime autorizzatorio gli impianti mobili nei quali si effettui la “sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee”;
14. Occorre prevedere che possono essere stipulati accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino nei limitrofi ambiti territoriali marchigiani, in coerenza con i criteri di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali individuati all’articolo 200 del d.lgs. 152/2006 ;
15. Occorre definire, rispetto a talune tipologie di rifiuti, le aliquote del tributo speciale per il conferimento in discarica secondo criteri che consentano di semplificare l’applicazione di tale tributo, facilitando anche i relativi controlli, e che incentivino pratiche di gestione dei rifiuti più cautelative per la tutela ambientale. E’ invece rinviata al regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), della l.r. 25/1998 la definizione, ai fini dell’applicazione delle aliquote stabilite in legge, dei parametri per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti diversi da quelli che trattano rifiuti urbani indifferenziati, dovendo necessariamente articolare i criteri in relazione alla tipologia di impianto e di rifiuto trattato;
16. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , è necessario chiarire il limite delle “acque superficiali” all’interno della quali i sedimenti possono essere spostati, garantendo così l’uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa nazionale.
Approva la presente legge
Art. 1
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. Dopo il numero 3) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
“3 bis) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all’articolo 30 quater, ai fini dell’applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 (1)
1. L’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 ter - Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall’Autorità marittima
1. L’Autorità marittima adotta le ordinanze che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 182/2003, costituiscono piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico d’intesa con le province comprese nel territorio di competenza della medesima Autorità. Entro sessanta
giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura delle stesse province, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni dei piani interprovinciali di cui all’articolo 11 della presente legge, previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il piano elaborato dall’Autorità marittima è trasmesso, oltre che alle province competenti, alla Regione che esprime il parere di conformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Alla predisposizione dello studio di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché all’acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, provvede la provincia che ricomprende il territorio di competenza dell’Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, previa acquisizione, in quest’ultimo caso, del parere delle altre province interessate.
4. La comunità di ambito, o l’ente che assumerà le relative funzioni, il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell’Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima, all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l’Autorità marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute”.
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.
2. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.
3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le comunità di ambito o l’ente che assumerà le relative funzioni.
4. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è a titolo gratuito.
6. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”.
Art. 4
- Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
“Art. 8 ter - Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali, provinciali e comunali per l’esercizio
delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.
2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai tre comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.
3. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’ARPAT nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.
4. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.
6. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”.
Art. 5
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998, è aggiunta la seguente:
“o bis)il programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.).”.
Art. 6
- Modifiche all’articolo 19 della l.r. 25/1998
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
“2 bis.Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006, nonché all’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), la Giunta regionale approva un’apposita deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 19 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
“2 ter.Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006, le garanzie originariamente prestate sono rideterminate secondo le modalità e le forme individuate nella deliberazione di cui al comma 2 bis.”.
Art. 7
- Inserimento dell’articolo 20 quater nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 20 ter della l.r. 25/1998 è aggiunto il seguente:
“Art. 20 quater - Disposizioni per la gestione delle piante marine e delle alghe spiaggiate
1. Le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate sulla spiaggia mediante l’utilizzo di impianti mobili, non rientrano nelle attività da autorizzare secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 8
- Inserimento dell’articolo 20 quinquies nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 20 quater della l.r. 25/1998, è aggiunto il seguente:
“Art. 20 quinquies - Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi
1. In base al decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 finalizzate alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, non sono vincolanti le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) relative alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto, alle tecniche ed ai metodi di recupero, nonché alle caratteristiche dei materiali ottenuti, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi, autorizzate ai sensi del comma 1, i materiali ottenuti al termine dello stesso processo di recupero:
a) presentano l’eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall’articolo 9 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998;
b) sono conformi alle norme UNI di settore ed alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione;
c) hanno le caratteristiche tecniche indicate all’allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4, del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, in relazione agli inerti da costruzione e demolizione;
d) se usati per ripristino ambientale, hanno anche le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d-bis, dello stesso d.m. ambiente 5 febbraio 1998.”
.Art. 9
- Inserimento dell’articolo 20 sexies nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998, è aggiunto il seguente:
“Art. 20 sexies - Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, raccolti e gestiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – modalità semplificate), possono essere conferiti, nel rispetto delle modalità indicate nel medesimo decreto, ad impianti autorizzati per la raccolta con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006, a condizione che tali impianti posseggano, per la gestione dei RAEE, le caratteristiche strutturali ed i requisiti gestionali di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche).”.
Art. 10
- Inserimento dell’articolo 20 septies nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998, inserito dall’articolo 9 della presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 20 septies - Disposizioni per l’impiego della frazione organica stabilizzata (FOS)
1. Le province possono autorizzare con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006, le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO2Kg-1VSh-.
2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono specificati, in funzione della tipologia della discarica, i quantitativi massimi da impiegare che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.”.
Art. 11
1. Dopo l’articolo 20 septies della l.r. 25/1998, 0è inserito il seguente:
“Art. 20 octies - Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall'articolo 54 comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine ove esistente.
2. Previa acquisizione del parere di ARPAT, la Giunta regionale individua con apposito regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, le metodologie per l'effettuazione dei campionamenti, analisi ed accertamenti delle caratteristiche dei sedimenti spostati nell'area di cui al comma 1.”.
Art. 12
- Modifiche all’articolo 24 della l.r. 25/1998
1. Il comma 1 ter dell’articolo 24 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“1 ter.La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.”.
2. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 24 della l.r. 25/1998, è aggiunto il seguente:
“1 quater. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, cessano di essere compresi rispettivamente nell’ambito dell’ATO Toscana Centro e dell’ATO Toscana Sud e di partecipare ai relativi consorzi, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell’ATO Toscana Centro e dell’ATO Toscana Sud.”.
Art. 13
- Modifiche all’articolo 26 della l.r. 25/1998
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 25/1998 è aggiunta la seguente:
“e bis)alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 36/2003 secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera o bis);”.
2. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 25/1998 è aggiunta la seguente:
“e ter)all’invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica.”.
Art. 14
- Modifiche all’articolo 29 della l.r. 25/1998
1. Il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“5. Gli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis.Le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 30 quater sono stimate in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e fanno carico agli stanziamenti delle UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione.
5 ter.Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2012
-in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
-in diminuzione, UPB 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa
corrente”, euro 1.500.000,00.
anno 2013
-in diminuzione, UPB n. 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
-in diminuzione, UPB n. 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spesa corrente”, euro 1.500.000,00.”.
Art. 15
- Inserimento dell’articolo 30 quater nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 30 ter, abrogato, della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
“Art. 30 quater - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 60/1996, fino al limite massimo del 25 per cento rispetto al flusso di rifiuti urbani in ingresso.
2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’aliquota di euro 10,33 a tonnellata.
3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.
4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo.”.
Art. 16
- Disposizioni transitorie
1. I titolari delle autorizzazioni al recupero della frazione organica stabilizzata (FOS), per la copertura giornaliera e sistemazione finale delle discariche già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni contenute all’articolo 20 septies della l.r. 25/1998 entro sessanta giorni dalla data sopra citata.
2. Alle autorizzazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute all’articolo 30 quater, comma 4, della l.r. 25/1998 .
3. Il regolamento interno di cui all’articolo 8 bis, comma 6, della l.r. 25/1998 , introdotto dalla presente legge, è approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento interno di cui all’articolo 8 ter, comma 6, della l.r. 25/1998 , introdotto dalla presente legge, è approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione per la definizione delle forme e delle modalità relative alle garanzie finanziarie di cui all’articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 25/1998 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.