Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 9 novembre 2005
- VOCI
- Servizi sociali
- Edilizia residenziale pubblica
- Emigrazione e immigrazione
INDICE
Art. 1 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi
Art. 2 - Soggetti legittimati a presentare la domanda
Art. 3 - Prezzo di cessione degli immobili
Art. 4 - Adempimenti dei comuni
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 161 del 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.