Note soppresse.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39, art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 21.
Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 4.
Nota soppressa.
Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.
Parole aggiunte con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39, art. 8.
Nota soppressa.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Nota soppressa.
Articolo inserito con l.r. 27 agosto 2007, n. 40, art. 38.
Nota soppressa.
Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 85.
Note soppresse.
Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 1.
Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 2.
Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 3.
Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.
Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.
Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 5.
Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.
Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.
Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.
Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.
Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.
Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.
Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.
Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.
Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.
Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 10.
Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 11.
Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 12.
Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.
Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.
Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 16.
Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.
Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.
Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 18.
Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 19.
Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.
Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.
Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.
Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.
Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 22.
Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 111.
Nota soppressa.
Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.
Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 113.
Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 114.
Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 24.
Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 24.
Parola inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 24.
Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 24.
Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 24.
Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 24.
Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 20.
Rubrica così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 21.
Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 21.
Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 22.
Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 23.
Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 24.
Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 25.
Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 26.
Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 27.
Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 28.
Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 29.
Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 29.
Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 29.
Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 30.
Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 31.
Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 32.
Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 33.
Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 55.
Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 55.
Lettera aggiunta con l.r. 3 gennaio 2020, n. 2, art. 4.
La Giunta regionale con regolamento stabilisce:
Le Province
A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli. 6 e 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i Comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui
Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l’indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi
E vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4e 5, il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all’ art. 8, comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.
Ove non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il Comune adotta un piano di risanamento acustico ai sensi dell’ art. 8, comma 1.
I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’ art. 5comma 5,
I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi
I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:
qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all’ art. 6, comma 3;
qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all’art. 2, comma 1, lett. G) della l. 447/1995, come determinati ai sensi dell’art. 6 del DPCM 14 novembre 1997.
Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:
il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;
la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade.
Il Comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato
I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico
Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall’art. 8, comma 3, l. 447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi,
di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.
Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del piano comunale di classificazione.
Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall’ARPAT.
Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l’impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell’ art. 16della presente legge.
Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell’art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, non in contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell’ art. 2, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.
Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.
L’ARPAT, nell’ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell’ambiente esterno dall’inquinamento acustico, provvede:
a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed alle Aziende USL competenti per territorio;
ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;
a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune,
a trasmettere alle Autorità competenti all’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 9 della l. 447/1995, le relative segnalazioni.
Le Aziende USL, nell’ambito delle proprie competenze, possono richiedere all’ARPAT specifiche attività di rilevamento e controllo,
La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 ed 8, della l. 447/1995.
L’esercizio dell’attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione
Al fine di consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all’attività utile é equiparata quella svolta dall’interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore.
Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all’aperto, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
Il mancato adeguamento dell’intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall’ art. 13, comma 5, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell’autorizzazione.
In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione é oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
É abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 5 agosto 1993, n. 48(Procedura per l’esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l’adeguamento dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno); è altresì abrogata la legge regionale 18 ottobre 1993, n. 75(modifica della LR 5.9.1993 "procedura per l’esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l’adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno").
All’ art. 40 , comma 2, lett. f) della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, é aggiunto il seguente alinea: "varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, di cui al comma 3 dell’ art. 4della legge regionale 89/98" Norme in materia di inquinamento acustico".
Firenze