PREAMBOLO
Visto l’[articolo 117, comma quarto, della Costituzione];
Vista la [legge 11 febbraio 1992, n. 157] (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la [legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3] (Recepimento della [legge 11 febbraio 1992, n. 157] “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della [legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3]);
considerato quanto segue:
1. La disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi.
2. Nonostante numerose iniziative inerenti l’attività di allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilità effettiva, come risulta dai dati ufficiali forniti dalle amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico a disposizione della Regione.
3. A fronte di tale situazione si sta diffondendo il preoccupante fenomeno dell’acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza.
4. Si rende pertanto necessario ed urgente intervenire per regolamentare l’attività di cattura di uccelli a scopo di richiamo per l’anno 2009, autorizzando le amministrazioni provinciali all’attivazione dei relativi impianti di cattura.
si approva la seguente legge