Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23, art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 9.
Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 1.
Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 29.
Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 4.
Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 5.
Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 6.
Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 7.
Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 8.
Nota soppressa.
Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 27.
Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 27.
Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 28.
Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 30.
Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 31.
La Regione Toscana esercita la vigilanza sui CAA in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti ai fini dell'abilitazione regionale.
I soggetti convenzionati con i CAA vigilano sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle singole convenzioni.
I soggetti convenzionati devono comunicare tempestivamente alla Regione le inadempienze suscettibili di determinare la revoca dell'abilitazione.
L'abilitazione regionale è revocata nei casi e con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
L'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti al CAA è immediatamente comunicato ai soggetti convenzionati con lo stesso CAA.
I soggetti convenzionati con i CAA trasmettono, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione relativa ai risultati dell'attività di controllo e vigilanza.
La presente legge non si applica ai procedimenti comunque già iniziati al momento dell’entrata in vigore della medesima.
A partire dall’esercizio finanziario 1998 le leggi di bilancio definiscono le risorse da destinare agli interventi della presente legge.
Il fondo per gli oneri aggiuntivi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1 "Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di finanziamento gravante sugli enti delegati " e il fondo per il finanziamento agli enti delegati dei costi derivanti dall’assunzione e dal trasferimento del personale di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 "Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l’esercizio delle funzioni delegate" sono rideterminati, a partire dall’anno 1998 tenendo conto degli effetti della presente legge sulla gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite dalla Regione agli enti locali.
Firenze