Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), é aggiunto il seguente: “3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l’attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l’attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.”.