È istituito ai sensi dell’art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’ente di diritto pubblico denominato "Parco Regionale delle Alpi Apuane", di seguito denominato ente.
L’ente è preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane già istituito con L R. 21 gennaio 1985 n. 5e successive modificazioni.
L’ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.
Il territorio del Parco è delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco di cui al successivo articolo 14Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno parte dell’area contigua del Parco di cui all’art. 32 della L. 394/1991. Fanno parte altresì dell’area contigua i territori delimitati come tali nella cartografia del Piano.
Fino all’approvazione del Piano per il Parco, il territorio del Parco e dell’area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata alla presente legge. Non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell’area contigua, i centri edificati interclusi comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, secondo la perimetrazione approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, sentita la Comunità del Parco, entro tre mesi dalla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Fino all’approvazione di tale perimetrazione non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell’area contigua, i centri edificati delimitati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.