Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’[articolo 117, comma sesto della Costituzione];
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la [legge regionale 26 luglio 2002, n. 32] (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l’articolo 23 relativo alla Commissione regionale permanente tripartita;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della [legge regionale 26 luglio 2002, n. 32] “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), in particolare gli articoli da 96 a 109 relativi alla Commissione regionale permanente tripartita;
Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 9 febbraio 2017;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 marzo 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 253;
Considerato quanto segue:
1. la [legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1], intervenendo a modifica [della l.r. 32/2002], ha sostituito il riferimento alle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” con quello delle “organizzazioni rappresentative delle imprese”. Conseguentemente è necessario sostituire tale riferimento anche nel regolamento attuativo, che disciplina i criteri per l’individuazione delle parti sociali e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale nella Commissione regionale permanente tripartita;
2. la modifica completa l’intervento normativo, già avviato con la modifica alla [l.r. 32/2002], per superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione regionale permanente tripartita a seguito della sentenza n. 1566/2016 del Consiglio di Stato, che ha annullato il d.p.g.r. 22/R/2005 di modifica del d.p.g.r. 47/R/2003 nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione del grado di maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
3. è infine opportuno disporre l’entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza a provvedere al rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita il cui procedimento di nomina è stato sospeso a seguito della sentenza di cui al punto 2.
Si approva il presente regolamento: