La presente legge disciplina l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso:
il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità;
il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.
Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione
delle risorse endogene regionali;
del sistema delle imprese agricole;
delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
dei fattori di competitività regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all'innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell'ambiente;
dell'imprenditoria giovanile e femminile;
delle produzioni tipiche e di qualità;
del territorio rurale;
dell'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche locali.
L'intervento della Regione è attuato secondo i principi di sussidiarietà, decentramento, snellimento e semplificazione delle attività amministrative.