PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’[articolo 117, comma terzo, della Costituzione];
Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165] (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Visto il [decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80] (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113];
Vista la [legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1] (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80] (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla [l.r. 39/2000], alla [l.r. 77/2004] e alla [l.r. 24/2000]);
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 14 dicembre 2021;
Considerato quanto segue:
1. Alla luce delle più recenti disposizioni contenute nel [d.l. 80/2021], convertito dalla [l. 113/2021], in tema di accesso alla dirigenza e di conferimento degli incarichi dirigenziali, si apportano i conseguenti adeguamenti agli articoli 12 e 18 bis [della l.r. 1/2009], rispettivamente introducendo le riserve per il personale interno nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza ed eliminando il limite percentuale per il conferimento di incarichi a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni;
2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa in materia di requisiti di accesso delle figure apicali o comunque dirigenziali della Regione a quanto previsto dall’[articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001], si provvede ad integrare gli articoli 13 e 14 [della l.r. 1/2009], relativamente ai requisiti soggettivi dei dirigenti con contratto a tempo determinato, del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale introducendo la possibilità di attingere alle professionalità provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
3. In aderenza a quanto previsto dal [d.l. 80/2021], convertito dalla [l. 113/2021], si introduce la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali finalizzati all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), definendone, al contempo, la durata massima, i limiti percentuali di attribuzione ed eventuali specifici requisiti richiesti agli incaricati.
Approva la presente legge