IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' [articolo 121 della Costituzione] , quarto comma, così come modificato dall' [articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1] ;
Visti gli articoli 42 , comma 2, e 66 , comma 3, dello Statuto;
Vista la [legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77] (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 30] "Legge forestale della Toscana");
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 14 del 12 settembre 2005 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all' [articolo 29 della legge regionale n. 44/2003] , nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione Giunta regionale - Enti Locali;
Considerato che la commissione consiliare competente ai sensi dell' articolo 42 , comma 2, dello Statuto non ha espresso il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento e che la Giunta regionale ha proceduto, in attuazione delle medesime disposizioni, all'approvazione del suddetto regolamento;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 ottobre 2005;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1124 del 21 novembre 2005 che approva il regolamento di attuazione [della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77] (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39] "Legge forestale della Toscana");
EMANA
il seguente Regolamento: