Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), la parola: “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto. della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
Considerato quanto segue:
1. Per garantire l’operatività della Commissione regionale dei soggetti professionali, è opportuno ridurre il numero minimo di componenti, necessari per la nomina, da ventiquattro a dodici, a fronte della consolidata tendenza delle associazioni dei soggetti professionali ad aggregarsi in associazioni di secondo livello, che sono caratterizzate da una maggiore rappresentatività in quanto soggetti esponenziali di più professioni;
2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, rilevata l’urgenza di dar via ai lavori della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), la parola: “
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze