PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto;
Vista l'intesa Stato-Regioni ed Enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131] (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]);
Vista la [legge regionale 8 maggio 2009, n. 24] (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
Vista la [legge regionale 10 novembre 2014, n. 65] (Norme per il governo del territorio);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. Il permanere dell'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
2. I segnali di ripresa economica rendono indispensabile per la Regione continuare a favorire iniziative volte al rilancio di tale economia, anche nel settore edilizio;
3. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;
4. La necessità di adeguare la [l.r. 24/2009] alla recente [l.r. 65/2014], ridefinendo le categorie di intervento consentite dalla stessa [l.r. 24/2009], alla luce della nuova disciplina [della l.r. 65/2014];
5. L'esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della [l.r. 24/2009], garantendo comunque i prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso, chiarendo che gli interventi edilizi previsti dalla [l.r. 24/2009], possono essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di edilizia privata;
6. La necessità di fissare il termine di vigenza della [l.r. 24/2009] al 31 dicembre 2016, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;
7. In linea con quanto previsto dall'[articolo 135, comma 5, della l.r. 65/2014], la necessità di prevedere che gli interventi di cui alla [l.r. 24/2009] possano essere realizzati mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire;
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge: