La Regione Toscana con la presente legge si propone di valorizzare i territori caratterizzati da produzioni vitivinicole riconosciute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e da produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimenta ri, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e del decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ) e della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, di seguito indicate come "strade".
La promozione delle strade avviene nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra le imprese.